Art. 2 (Allegato E)
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[1]All'obbligo imposto agli Istituti di emissione dall'art. 12 della legge sopra citata di ridurre la circolazione rispettiva dei tre quarti della somma dei conti correnti fruttiferi eccedente i limiti nello stesso articolo stabiliti, e' sostituito quello di ridurre la circolazione ad un terzo della somma eccedente.
[2]Visto: Ministro del Tesoro SIDNEY SONNINO.
Testo in vigore dal 24 luglio 1894 al 18 luglio 1896
