Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 luglio 1894 al 18 luglio 1896. Leggi il testo vigente →

[1]All'obbligo imposto agli Istituti di emissione dall'art. 12 della legge sopra citata di ridurre la circolazione rispettiva dei tre quarti della somma dei conti correnti fruttiferi eccedente i limiti nello stesso articolo stabiliti, e' sostituito quello di ridurre la circolazione ad un terzo della somma eccedente.

[2]Visto: Ministro del Tesoro SIDNEY SONNINO.

Testo in vigore dal 24 luglio 1894 al 18 luglio 1896

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1894-07-22;339~allegato-e-art2 · fonte del testo

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