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[1]Per quanto concerne il capitolo n. 114 «Concorso dello Stato nella spesa che i Comuni sostengono per gli stipendi dei maestri elementari (legge 11 aprile 1886, n. 3798)», potranno imputarsi sul complessivo fondo dei residui disponibili al 30 giugno 1903 e dell'assegnazione di competenza dell'esercizio finanziario 1903-904, tanto le spese relative a quest'esercizio, quanto quelle altre per le quali in precedenza si fossero iniziati atti o si fosse preso impegno, senza distinzione dell'esercizio cui le spese stesse si riferiscono.
[2]((COMMA ABROGATO DALLA L. 3 LUGLIO 1904, N. 295)).
Testo in vigore dal 21 luglio 1904 al 16 dicembre 2009
