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[1]Per quanto concerne il capitolo n. 114 «Concorso dello Stato nella spesa che i Comuni sostengono per gli stipendi dei maestri elementari (legge 11 aprile 1886, n. 3798)», potranno imputarsi sul complessivo fondo dei residui disponibili al 30 giugno 1903 e dell'assegnazione di competenza dell'esercizio finanziario 1903-904, tanto le spese relative a quest'esercizio, quanto quelle altre per le quali in precedenza si fossero iniziati atti o si fosse preso impegno, senza distinzione dell'esercizio cui le spese stesse si riferiscono.
[2]In sede di liquidazione, quando siano accertati tutti gl'impegni, come dalla legge 11 aprile 1886, n. 3798, le eventuali economie andranno in aumento al capitolo n. 112, che provvede alle spese per le scuole serali a beneficio della classe agricola, con ispeciale riferimento al fenomeno dell'emigrazione.
Testo in vigore dal 26 dicembre 1903 al 21 luglio 1904
