Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 marzo 1914 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Qualora sorgessero divergenze fra le Alte Parti contraenti sull'interpretazione o sull'applicazione della presente Convenzione, ciascuna di esse avra' il diritto di domandare l'arbitrato.

[2]L' arbitrato sara' fatto e la procedura sara' stabilita nel modo piu' semplice. I Governi interessati si metteranno di accordo, in via diplomatica, per la nomina dell'arbitro.

[3]Qualora essi non riuscissero a mettersi di accordo, la nomina dell'arbitro sara' deferita ad un Governo neutro.

Testo in vigore dal 31 marzo 1914 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1914-03-19;197~art13 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari