Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 marzo 1914 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]La Svizzera s'impegna, per conto delle strade ferrate federali, a non aumentare nell'avvenire le tasse di transito svizzere attualmente esistenti per il traffico di merci germanico e per il traffico di merci italiano inoltrato per la via del San Gottardo, e cio' sino a che le ferrovie germaniche od italiane non aumenteranno le loro tasse attualmente in vigore per tali traffici. A seguito delle riduzioni delle sovratasse di montagna, viene riservata una nuova regolarizzazione delle tariffe di transito eccezionalmente ridotte e determinate dalla concorrenza straniera.

[2]La Svizzera prende il medesimo impegno per cio' che concerne le attuali tariffe di transito del servizio cumulativo italo-svizzero per il San Gottardo.

Testo in vigore dal 31 marzo 1914 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1914-03-19;197~art11 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari