Art. 8 (Convenzione)
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[1]Le spese tutte della presente Convenzione e le conseguenziali, comprese quelle di bollo e registro, saranno a carico dello Stato.
[2]Roma, 10 giugno 1903.
[3]Il Ministro del Tesoro DI BROGLIO.
[4]Il Ministro dell'Istruzione Pubblica NUNZIO NASI.
[5]Il Rettore della R. Universita' di Pisa D. SUPINO.
[6]Il Rappresentante della Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde Avv. GIUSEPPE MARCORA.
[7]Testimoni: EMILIO MELANI. FRANCESCO COPPOLA.
Testo in vigore dal 4 settembre 1903 al 16 dicembre 2009
