Art. 7 (Convenzione)
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[1]I progetti esecutivi per le opere da eseguirsi a cura dello Stato in ordine alle disposizioni dell'articolo precedente, come le varianti, da compilarsi pure dal Genio civile governative, che potessero occorrere ai progetti stessi, saranno concordati fra il Ministero della Pubblica Istruzione ed il Rettore dell'Universita', mentre le varianti ai progetti relativi alle Cliniche dovranno essere concordate fra il Ministero della Pubblica Istruzione e la Commissione del Fondo per le Cliniche.
[2]Gli stessi progetti e le indicate varianti potranno portare differenza nelle singole somme segnate pei vari titoli nella tabella (alleg. A) annessa alla presente Convenzione, ma la spesa complessiva a carico dello Stato non potra' per effetto di questa differenza superare la somma di lire un milione ottocento mila (1,800,000) di cui all'art. 3, mentre quella a carico del Fondo per le Cliniche non potra' essere inferiore alle lire settecento mila (700,000) di cui all'articolo stesso.
Testo in vigore dal 4 settembre 1903 al 16 dicembre 2009
