Art. 3 (Convenzione)
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[1]Lo Stato concorrera' a questa spesa per la somma di L. 1,800000 (Un milione ottocento mila).
[2]Per le rimanenti L. 700,000 (settecento mila) concorrono i RR. Spedali riuniti di S. Chiara di Pisa e quel Consorzio Universitario secondo il Regolamento-convenzione stipulato fra questi due Enti ed il Comune di Pisa il 10 dicembre 1899. Questo Regolamento diviene obbligatorio per parte di detti Enti anche nei rapporti con lo Stato e pero' si allega alla presente convenzione (Alleg. B).
Testo in vigore dal 4 settembre 1903 al 16 dicembre 2009
