Art. 1 (Convenzione)
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[1]CONVENZIONE per l'assetto e miglioramento della R. Universita' di Pisa e dei suoi stabilimenti scientifici.
[2]Premesso che le condizioni dell'Universita' di Pisa, per cio' che riguarda gli edifici sia del palazzo universitario sia degli stabilimenti scientifici e delle cliniche, come anche per cio' che riguarda l'arredamento, la suppellettile scientifica e i mezzi di studio e di lavoro hanno bisogno di essere messe in miglior rapporto con le esigenze dell'insegnamento e della scienza.
[3]Ritenuto che per provvedere ai bisogni piu' urgenti della Universita' di Pisa, secondo il preventivo presentato dal Rettore di essa, occorre la somma di L. 2,500,000 (Due milioni cinquecento mila);
[4]Considerato che gli enti locali hanno in ogni tempo largamente contribuito, talvolta anche per la totalita', a spese straordinarie rilevanti per gli Istituti e scuole universitarie, e che cio' non ostante hanno deliberato di concorrere nelle nuove spese per la somma di L. 700,000.
[5]I Ministri del Tesoro e della Pubblica Istruzione, in rappresentanza dello Stato, salvo l'approvazione per legge, il Rettore della R. Universita' di Pisa nella sua qualita' di Presidente della Commissione del Fondo ivi costituito per la costruzione delle Cliniche ed il riordinamento e la sistemazione edilizia dei RR. Spedali riuniti di' Santa Chiara, salvo le ratifiche necessarie; ed il Presidente della Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde rappresentato dall'on. Giuseppe Marcora, deputato al Parlamento, come da mandato 6 giugno 1902, rogato Bassi (Alleg. D), a cio' autorizzato con deliberazione del Comitato esecutivo della Cassa stessa, del di' 5 giugno 1902:
[6]Convengono quanto appresso:
[7]Art. 1.
[8]La narrativa di cui sopra forma parte integrante della presente Convenzione.
Testo in vigore dal 4 settembre 1903 al 16 dicembre 2009
