Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 luglio 1893 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Il mutuo sara' al saggio d'interesse del 4 e 30 per cento (lire quattro e centesimi trenta per cento), e sara' rimborsato mediante ammortamento col pagamento di un'annualita' di L. 16,530.85 (lire sedicimilacinquecentotrenta e centesimi ottantacinque) per quindici anni.
[2]Il versamento della prima annualita' sara' fatto dal Governo alla Cassa di risparmio il 30 dicembre 1893, ed i successivi versamenti saranno fatti nello stesso giorno di ciascun anno rispettivo, fino al termine del quindicennio.
[3]L'imposta di ricchezza mobile resta a carico della dotazione ordinaria della Regia Universita', senza diritto di trattenuta o di rivalsa, in guisa che la Cassa di risparmio percepisca integralmente le quindici annualita', di cui nel primo comma del presente articolo.
[4]Si allega sub-A la tabella di ammortamento che si considera come parte integrante del presente contratto, per regolare la modalita' della estinzione del mutuo in capitale e del pagamento degli interessi e della imposta di ricchezza mobile.
Testo in vigore dal 8 luglio 1893 al 16 dicembre 2009
