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[1]Sono a carico del concessionario le imposte prediali che gravano sui terreni da occuparsi colla sede ferroviaria e sulle dipendenze e sui fabbricati della ferrovia, a senso dell'art. 283 della legge sui lavori pubblici.
[2]Effettuandosi il riscatto della ferrovia, il concessionario rimarra' esonerato, dal giorno del riscatto, dal pagamento delle predette imposte.
Testo in vigore dal 8 giugno 1908 al 16 dicembre 2009
