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[1]Termine per l'incominciamento e l'ultimazione dei lavori.
[2]Il concessionario dovra' incominciare i lavori entro tre mesi dalla data di approvazione del progetto esecutivo e dovra' compierli entro due anni dalla stessa data.
[3]Dovra' altresi' aver fatto tutte le provviste occorrenti perche' entro quest'ultimo termine di due anni l'intera linea possa essere aperta al regolare e permanente esercizio per i trasporti delle persone e delle merci.
Testo in vigore dal 8 giugno 1908 al 16 dicembre 2009
