Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 giugno 1908 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Antichita'.
[2]I monumenti che venissero scoperti nell'esecuzione dei lavori non saranno menomamente danneggiati. Il concessionario dovra' dare immediato avviso del rinvenimento al prefetto della Provincia.
[3]Trattandosi di monumenti dei quali il Governo decidesse la conservazione sul posto, dovra' il concessionario studiare e proporre l'occorrente variante che esso sara' obbligato di adottare senza alcun compenso.
[4]Per la pertinenza delle statue, medaglie, frammenti archeologici e di tutti gli oggetti antichi in genere si osserveranno le leggi ed i regolamenti in vigore.
Testo in vigore dal 8 giugno 1908 al 16 dicembre 2009
