Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 giugno 1908 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Tutela della pubblica igiene.
[2]nella esecuzione dei lavori della linea sono vietati gli scavi che possano dar luogo a ristagni d'acqua o impaludamenti in modo permanente.
[3]Per le cave di prestito che fosse indispensabile di aprire, il concessionario sara' tenuto all'osservanza delle disposizioni delle leggi 2 novembre 1901, n. 460, e 15 maggio 1904, n. 209 e dei relativi regolamenti.
[4]Del pari per tutto quanto riguarda la costruzione della linea il concessionario e' tenuto alla osservanza delle leggi predette e delle altre tutte contenenti disposizioni per combattere la materia o sul chinino di Stato, e dei regolamenti relativi, nonche' alla osservanza delle disposizioni ed istruzioni generali e speciali, che per l'esecuzione di dette norme legislative e regolamentari siano o possano essere emanate dal Ministero dell'interno.
Testo in vigore dal 8 giugno 1908 al 16 dicembre 2009
