Art. 1 (Convenzione sospensione effetti riscatto rete ferroviaria)
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[1]Convenzione per la sospensione fino al 31 dicembre 1881 degli effetti della Convenzione pel riscatto delle Ferrovie Romane.
[2]Fra S. E. il commendatore Agostino Magliani Ministro delle Finanze e S. E. il commendatore Raffaele Mezzanotte Ministro dei Lavori pubblici contraenti in nome dello Stato, e la Societa' delle Strade Ferrate Romane rappresentata dalla Commissione consigliare delegata dall'assemblea generale degli azionisti nella sua adunanza del 31 marzo 1879 nelle persone dei signori:
[3]Commendatore Carlo Fenzi, presidente del consiglio d'amministrazione, commendatore Edoardo D'Amico, Gaetano Vimercati, cavaliere Ambrogio Bigatti, cavaliere Alessandro Spada, membri del suddetto consiglio, e con l'intervento del signor commendatore Calisto Bertina incaricato delle funzioni di direttore generale della detta Societa'.
[4]Si e' convenuto e si conviene quanto segue:
[5]Art. 1.
[6]La Convenzione 17 novembre 1873 stipulata tra i Ministri delle Finanze e dei Lavori Pubblici nell'interesse dello Stato e la Societa' delle Strade Ferrate Romane pel riscatto della rete ferroviaria concessa alla Societa' medesima, sara' presentata all'approvazione del Parlamento unitamente all'atto addizionale 21 novembre 1877 e colla modificazione contenuta nell'articolo 2 di questa Convenzione.
Testo in vigore dal 9 febbraio 1880 al 16 dicembre 2009
