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Ai portatori delle azioni garantite (gia' Livornesi) che non presenteranno le loro cartelle per la conversione, il Governo continuera' a corrispondere gli interessi garantiti ed a provvedere all'ammortamento, nei termini e modi previsti dal decreto del Regio Governo della Toscana 2 marzo 1860.
Testo in vigore dal 9 febbraio 1880 al 16 dicembre 2009
