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La Societa' potra' regolare ii riparto della rendita come meglio credera', e in ragione degli impegni da essa assunti, fra le diverse specie di azioni, sieno o no privilegiate; il Governo rimarra', anche per patto espresso, estraneo al detto riparto, e a tutte le questioni che nei rapporti tra gli azionisti possano insorgere dietro le proteste e riserve registrate nei verbali delle adunanze della Societa' delli 30 aprile e 18 settembre 1873, come anche rimarra' estraneo a qualunque altra vertenza che potesse nascere tra azionisti e partecipanti fra loro o con la Societa' nella esecuzione della presente Convenzione.
Testo in vigore dal 9 febbraio 1880 al 16 dicembre 2009
