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[1]La rendita consolidata di cui e' parola all'articolo 2 della presente Convenzione, sara' creata di mano in mano e nelle proporzioni delle azioni che saranno presentate al Governo dalla Commissione.

[2]Il Governo non sara' tenuto ad eseguire il cambio in rendita di un numero maggiore di azioni di quello indicato per ogni categoria nel bilancio del 31 dicembre 1872, escluse le ammortizzate.

[3]La rendita rimarra' vincolata presso l'amministrazione del debito pubblico.

[4]Trascorsi sei mesi dalla data della legge di approvazione della presente Convenzione, senza che siano stati intimati al Governo sequestri od opposizioni giudiziali, la rendita dietro ordinanza del Governo, verra' consegnata alla Commissione, per operarne il riparto agli aventi diritto.

Testo in vigore dal 9 febbraio 1880 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1880-01-29;5249~art7 · fonte del testo

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