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In correspettivo di questa cessione il Governo dara':
- a)Per ogni azione comune della Societa', tanta rendita consolidata 5 per cento dello Stato, quanta corrisponda all'1 e mezzo per cento d'interesse sul capitale nominale, o in altri termini, lire 7 50 di rendita consolidata per ogni azione;
- b)Per ciascuna delle azioni privilegiate, ossia di quelle date in cambio alla gia' centrale Toscana e di quelle cosi' dette trentennarie emesse dalla gia' Societa' generale delle ferrovie romane, tanta rendita consolidata cinque per cento dello Stato, quanta corrisponda al due per cento d'interesse sul capitale nominale, o in altri termini, lire 10 di rendita consolidata per ciascuna azione;
- c)Per ciascuna delle azioni garantite (gia' Livornesi) tanta rendita consolidata 5 per cento dello Stato, quanta equivalga all'interesse annuo garantito dallo Stato medesimo a quelle azioni, accresciuto del 10 per cento, o in altri termini, lire 23 10 di rendita consolidata per ciascuna azione.
Testo in vigore dal 9 febbraio 1880 al 16 dicembre 2009
