Art. 1 (Approvazione)
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[1]Sono approvate le seguenti convenzioni:
[2]1° Convenzione 17 novembre 1873 stipulata fra i Ministri delle Finanze e dei Lavori Pubblici, nell'interesse dello Stato, e la Societa' delle Strade Ferrate Romane pel riscatto della rete ferroviaria concessa alla Societa' medesima, con le dichiarazioni, modificazioni ed aggiunte stipulate nell'atto addizionale del 21 novembre 1877 allegato 1 e 1bis.
[3]2° Convenzione 26 aprile 1879, allegato 2, stipulato fra i Ministri delle Finanze e dei Lavori Pubblici, nell'interesse dello Stato, e la Societa' delle Strade Ferrate Romane, per la sospensione degli effetti del riscatto della rete ferroviaria concessa alla Societa' medesima, con le seguenti modificazioni.
[4]Agli articoli 4, 5 e 6, sia sostituito il seguente:
[5]«Fino all'attuazione del riscatto come all'articolo cedente, restera' invariato l'attuale ordinamento dell'esercizio».
Testo in vigore dal 9 febbraio 1880 al 16 dicembre 2009
