Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 maggio 1883 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Il primo comma dell'articolo 4 della legge del 3 aprile 1879, n. 4810, e' cosi' modificato:
[2]((«Ai proprietari colpiti dalle diposizioni dell'articolo precedente sono liquidate le indennita' sulle basi seguenti:
[3]«Per le viti infette sara' tenuto conto del grado d'infezione e della loro presumibile durata; per le viti sane della loro presumibile durata in rapporto al pericolo d'invasione al quale erano esposte.
[4]«Il giudizio circa gli elementi in ordine al grado d'infezione, indicati dal delegato nel verbale di cui sopra, e circa la presumibile durata delle viti, sara' pronunziato ed indicato in apposito verbale da una Commissione permanente, nominata per ogni gruppo d'infezione, presieduta da un delegato per la ricerca della fillossera, e composta di due periti, uno nominato dalla Deputazione provinciale e l'altro dal presidente del Tribunale civile, ai quali saranno corrisposti gli onorari dallo Stato, secondo quanto verra' determinato nel regolamento.
[5]«La indicazione del numero delle viti infette e di quelle immuni, di che all'articolo precedente, non puo' essere sottoposta al giudizio ne' della suddetta Commissione, ne' del magistrato))».
Testo in vigore dal 15 maggio 1883 al 16 dicembre 2009
