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[1]Il primo comma dell'articolo 4 della legge del 3 aprile 1879, n. 4810, e' cosi' modificato:
[2]« Ai proprietari dei vigneti colpiti dalle disposizioni della presente legge saranno liquidate le indennita' sulle basi seguenti: « Per le zone infette sara' tenuto conto del grado di infezione e della presumibile durata delle viti; per la zona di sicurezza, della presumibile durata delle viti in rapporto al pericolo di invasione al quale le viti stesse sono esposte. Gli elementi in ordine al grado di infezione ed alla presumibile durata delle viti sono forniti dal delegato fillosserico, facendone constare, merce' processo verbale da lui redatto in contraddizione degli interessati, ed in presenza di una persona esperta designata dal presidente della Commissione ampelografica provinciale, e non possono essere sottoposti a controllo di periti od a discussione innanzi ai magistrati, salvo il ricorso al Ministero di Agricoltura.
Testo in vigore dal 19 luglio 1881 al 15 maggio 1883
