Art. 5 (Allegato E)
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 dicembre 1871 al 1 gennaio 1886. Leggi il testo vigente →
[1]Le disposizioni che precedono entreranno in vigore a partire dal giorno che verra' fissato con Decreto Reale, purche' non sia piu' tardi di sei mesi dalla pubblicazione della presente Legge.3
[2]Dalla stessa epoca s'intenderanno abrogati gli articoli 6, 173 e 174 della Legge consolare del 28 gennaio 1866, e qualunque altra disposizione contraria alla presente.
[3]Visto: Il Ministro delle Finanze.
[4]QUINTINO SELLA.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio Decreto 7 ottobre 1871, n. 497 (con l'articolo unico, comma 1) ha disposto che il presente Allegato E entra in vigore 1 decembre del 1871.
Testo in vigore dal 1 dicembre 1871 al 1 gennaio 1886
