Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 giugno 1871 al 1 dicembre 1871. Leggi il testo vigente →

[1]Le disposizioni che precedono entreranno in vigore a partire dal giorno che verra' fissato con Decreto Reale, purche' non sia piu' tardi di sei mesi dalla pubblicazione della presente Legge.

[2]Dalla stessa epoca s'intenderanno abrogati gli articoli 6, 173 e 174 della Legge consolare del 28 gennaio 1866, e qualunque altra disposizione contraria alla presente.

[3]Visto: Il Ministro delle Finanze.

[4]QUINTINO SELLA.

Testo in vigore dal 17 giugno 1871 al 1 dicembre 1871

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1871-06-16;260~allegato-e-art5 · fonte del testo

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