Art. 5 (Allegato E)
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[1]Le disposizioni che precedono entreranno in vigore a partire dal giorno che verra' fissato con Decreto Reale, purche' non sia piu' tardi di sei mesi dalla pubblicazione della presente Legge.
[2]Dalla stessa epoca s'intenderanno abrogati gli articoli 6, 173 e 174 della Legge consolare del 28 gennaio 1866, e qualunque altra disposizione contraria alla presente.
[3]Visto: Il Ministro delle Finanze.
[4]QUINTINO SELLA.
Testo in vigore dal 17 giugno 1871 al 1 dicembre 1871
