Art. 6 (Convenzione V.)
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[1]La presente Convenzione avra' effetto col 1° gennaio 1873, ma non sara' obbligatoria pel Governo se non dopo l'approvazione per Legge.
[2]Fatta in tre originali a Roma il 14 aprile 1872.
[3]Il Ministro dei Lavori Pubblici G. Devincenzi.
[4]Il Ministro delle Finanze Quintino Sella.
[5]Per la Societa' R. Rubattino e C. Raffaele Rubattino.
[6]Visto: Il Ministro dei Lavori Pubblici G. DEVINCENZI.
[7]Visto: Il Ministro delle Finanze QUINTINO SELLA.
Testo in vigore dal 10 luglio 1872 al 16 dicembre 2009
