Art. 3 (Convenzione V.)
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Restando ferme tutte le condizioni della citata Convenzione ed annesso Quaderno d'oneri per le nuove linee contemplate nell'articolo precedente, si conviene espressamente che la sovvenzione relativa al percorso fra Civitavecchia e Livorno, nel viaggio aggiunto come sopra, sia computata in ragione della meta' prezzo delle altre linee, cioe' a lire 10.50 per lega marina.
Testo in vigore dal 10 luglio 1872 al 16 dicembre 2009
