Art. 2 (Convenzione V.)
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[1]Sulla linea di Cagliari-Napoli la Societa' si obbliga di adoperare piroscafi ad elice, della portata non minore di 500 tonnellate, misura di costruttore, e di una velocita' media semestrale di nove nodi all'ora.
[2]Per la linea Livorno-Portotorres si dovranno impiegare piroscafi ad elice di almeno 400 tonnellate, misura di costruttore, ed aventi una velocita' media semestrale di nove nodi all'ora.
[3]Su quest'ultima linea pero' potranno essere adibiti occasionalmente piroscafi a ruote ad eguale velocita', e di una portata non inferiore a 300 tonnellate.
Testo in vigore dal 10 luglio 1872 al 16 dicembre 2009
