Art. 8 (Convenzione IV.)
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[1]La presente Convenzione avra' effetto col 1° gennaio 1873, ma non sara' obbligatoria pel Governo se non dopo l'approvazione per Legge.
[2]Fatta in tre originali.
[3]Roma, il 14 aprile 1872.
[4]Il Ministro dei Lavori Pubblici G. Devincenzi.
[5]Il Ministro delle Finanze Quintino Sella.
[6]Per la Societa' I. e V. Florio e C. Il Gerente Ignazio Florio.
[7]Visto: Il Ministro dei Lavori Pubblici G. DEVINCENZI.
[8]Visto: Il Ministro delle Finanze QUINTINO SELLA.
Testo in vigore dal 10 luglio 1872 al 16 dicembre 2009
