Art. 2 (Convenzione IV.)
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[1]La sovvenzione dei nuovi viaggi sara' quella stabilita per la Convenzione 8 aprile 1862.
[2]Pel servizio con barche fra Trapani e Pantelleria sara' corrisposta dal Governo la somma di lire diciasettemila seicentosedici (lire 17,616).
Testo in vigore dal 10 luglio 1872 al 16 dicembre 2009
