Art. 1 (Convenzione IV.)
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[1]IV.
[2]Convenzione addizionale per modificazioni al servizio postale fra il Continente e l'Isola di Sicilia, e intorno alle coste di Sicilia.
[3]Il Ministro dei Lavori Pubblici e quello delle Finanze, a nome dello Stato;
[4]Il signor Cavaliere Ignazio Florio, Gerente della Compagnia da lui rappresentata, e contraente a nome della medesima,
[5]Hanno concertato e stipulato quanto segue:
[6]Art. 1.
[7]I viaggi esercitati dalla Societa' di navigazione a vapore I. e V. Florio e Compagnia, in forza della Convenzione approvata per Legge del 16 aprile 1862, e per Legge 15 agosto 1867, saranno cosi' modificati:
- a)Sara' aumentato un quinto viaggio alla settimana fra Napoli e Palermo;
- b)Sara' aumentato un terzo viaggio alla settimana fra Napoli e Messina;
- c)Sara' stabilito un viaggio settimanale, con barche a vela, fra Trapani e l'Isola di Pantelleria;
- d)Il viaggio che ora ha luogo fra Palermo e Livorno con approdo a Civitavecchia, corrispondente a quello sotto la lettera A del Quaderno d'oneri annesso alla Convenzione 8 aprile 1862, sara' mantenuto settimanalmente, limitando la sovvenzione al tratto fra Palermo e Civitavecchia, con prolungamento obbligatorio postale per Livorno e Genova;
- e)Sara' soppresso il viaggio quindicinale fra Palermo e Tunisi;
- f)Sara' parimenti soppresso il tratto Messina-Catania-Siracusa nel viaggio settimanale linea G.
Testo in vigore dal 10 luglio 1872 al 1 dicembre 1876
