Art. 8 (Convenzione I.)
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[1]La presente Convenzione non sara' obbligatoria pel Governo se non dopo la sua approvazione per Legge.
[2]Fatto a Roma, in quadruplo originale, addi' dodici ottobre mille ottocento settantuno.
[3]Il Ministro dei Lavori Pubblici G. Devincenzi.
[4]Il Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio Castagnola.
[5]Il Ministro delle Finanze Quintino Sella.
[6]Raffaele Rubattino. Francesco Casanova, testimonio. Vittorio Elena, testimonio.
[7]Visto: Il Ministro dei Lavori Pubblici G. DEVINCENZI.
[8]Visto: Il Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio CASTAGNOLA.
[9]Visto: Il Ministro delle Finanze QUINTINO SELLA.
Testo in vigore dal 10 luglio 1872 al 16 dicembre 2009
