Art. 3 (Convenzione I.)
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Oltre ai cinque bastimenti contemplati all'articolo 2 della citata Convenzione, la Societa' Rubattino si obbliga a mettere in navigazione entro tre mesi dall'approvazione della presente, sulle linee dell'Egitto e delle Indie, un altro piroscafo di prima classe, della portata non inferiore a duemila tonnellate, ed entro sei mesi dall'approvazione della presente Convenzione a mettere in costruzione sopra un cantiere italiano un altro piroscafo di eguale portata e della forza efficiente di ottocento cavalli, che dovra' essere messo in navigazione non piu' tardi di anni due dal cominciamento del lavoro.
Testo in vigore dal 10 luglio 1872 al 16 dicembre 2009
