Art. 2 (Convenzione I.)
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Il nuovo servizio cosi' assunto sara' sottoposto a tutti i patti contenuti nella citata Convenzione principale ed a quelli delle annessevi Dichiarazioni approvate con la citata Legge, in quanto possano esservi applicate.
Testo in vigore dal 10 luglio 1872 al 16 dicembre 2009
