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[1]Nei porti italiani un Commissario del Governo sara' incaricato di vegliare alla esatta esecuzione della presente.
[2]I Commissari del Governo avranno diritto di fare a bordo dei piroscafi le visite che giudicheranno opportune, ma in modo di non ritardare le corse, e potranno farsi accompagnare a quest'uopo dalle persone di cui stimeranno opportuno richiedere l'assistenza.
[3]Essi potranno, prima della partenza, riconoscere se l'immersione non ecceda il limite fissato pel carico intiero, e verificare l'ora di partenza.
Testo in vigore dal 10 luglio 1872 al 16 dicembre 2009
