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Dalla suddetta indennita' sara' pero' trattenuta dal Governo la somma di cui la Societa' rimanesse in debito verso il Governo stesso all'epoca della cessazione del servizio, per restituzione dell'anticipazione concessale di un milione e cinquecentomila lire, giusta l'articolo 2 della Convenzione succitata del 2 gennaio 1862.
Testo in vigore dal 10 luglio 1872 al 16 dicembre 2009
