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[1]La presente Convenzione andra' in vigore in tutte le sue parti, ed il servizio della Societa' di navigazione a vapore Peninsulare ed Orientale sara' sostituito a quello dell'Adriatico-Orientale entro il periodo di un mese dopo l'approvazione della presente per Legge.2
[2]La medesima non sara' obbligatoria pel Governo e di nessun effetto se non intervenga l'approvazione del Parlamento, e non sara' obbligatoria per le Societa' contraenti se l'approvazione non avra' luogo pel 1° luglio 1872.
[3]Fatta in tre originali a Roma il 14 aprile 1872.
[4]Il Ministro dei Lavori Pubblici G. Devincenzi.
[5]Il Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio Castagnola.
[6]Il Ministro delle Finanze Quintino Sella.
[7]Per la Societa' di navigazione a vapore Peninsulare ed Orientale Th. Sutherland.
[8]Per la Societa' di navigazione a vapore Adriatico-Orientale Paolo Delahante.
[9]Visto: Il Ministro dei Lavori Pubblici G. DEVINCENZI.
[10]Visto: Il Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio CASTAGNOLA.
[11]Visto: II Ministro delle Finanze QUINTINO SELLA.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 26 luglio 1877, n. 3990
2Il Regio Decreto 26 luglio 1877, n. 3990 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' approvata la Convenzione qui annessa stipulata il 19 luglio 1877 tra i Ministri dei Lavori Pubblici e delle Finanze da una parte e la Compagnia di navigazione a vapore Peninsulare ed Orientale dall'altra, rappresentata dal commendatore Antonino Scibona, colla quale viene prorogata fino a tutto il mese di febbraio 1880 la precedente Convenzione del 14 aprile 1872, approvata per legge del 2 luglio 1872, n. 925 (Serie 2ª)".
Testo in vigore dal 4 settembre 1877 al 16 dicembre 2009
