Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 luglio 1872 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Tutte le difficolta' a cui potesse dar luogo la esecuzione o l'interpretazione di alcune delle clausole del contratto saranno giudicate dai Tribunali ordinari, a meno che non trattisi di quistioni di competenza della Marina, nel qual caso sara' arbitro fra le parti il Consiglio superiore di marina, e meno in quelle quistioni commesse al Consiglio di arbitri stabilito all'articolo 10 della presente.
Testo in vigore dal 10 luglio 1872 al 16 dicembre 2009
