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Tutte le difficolta' a cui potesse dar luogo la esecuzione o l'interpretazione di alcune delle clausole del contratto saranno giudicate dai Tribunali ordinari, a meno che non trattisi di quistioni di competenza della Marina, nel qual caso sara' arbitro fra le parti il Consiglio superiore di marina, e meno in quelle quistioni commesse al Consiglio di arbitri stabilito all'articolo 10 della presente.

Testo in vigore dal 10 luglio 1872 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1872-07-02;925~art26 · fonte del testo

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