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[1]Con la presente Convenzione il Governo non si interdice alcun diritto di stabilire, permettere o sussidiare altre navigazioni fra l'Adriatico e l'Egitto, od oltre il Canale di Suez.
[2]Nel caso pero' che il Governo Italiano accordasse sussidio o favore ad altra Societa', che percorra la linea dai porti adriatici all'Egitto od oltre Suez, la Societa' di navigazione a vapore Peninsulare ed Orientale avra' facolta' di rescindere la presente Convenzione, con preavviso di sei mesi, sottoponendosi ad una penalita' di lire duecentocinquantamila.
Testo in vigore dal 10 luglio 1872 al 16 dicembre 2009
