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Il Governo Italiano accorda a titolo d'indennita' per danni e rimborso di spese, per la resiliazione di tali Convenzioni, la somma di due milioni di lire italiane, pagabili nel tempo e modo che sara' indicato all'articolo 25 della presente, senza che la Societa' Adriatico-Orientale possa null'altro pretendere dal Governo Italiano.
Testo in vigore dal 10 luglio 1872 al 16 dicembre 2009
