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[1]La Societa' sara' tenuta, mediante ordine scritto, a dar passaggio sui piroscafi agli Impiegati civili o militari che viaggiano per ragione di servizio, ed ai Missionari, alla meta' del prezzo stabilito dalla Compagnia per gli altri passeggieri, non compreso il vitto.
[2]Tali ordini dovranno essere dati, per le partenze dai porti italiani, dal Ministero dei Lavori Pubblici, e nei porti esteri, dai Regi Agenti diplomatici o consolari del Governo.
[3]La Societa' pero' non sara' obbligata a ricevere un numero di questi passeggieri maggiore di sei nei posti di prima, e di sei nei posti di seconda classe in ciascun piroscafo.
[4]Qualora il numero di detti passeggieri muniti di ordini governativi, per coincidenze di linee nei porti esteri, eccedesse il limite sopra stabilito, il Governo sara' tenuto a pagamento della differenza di prezzo.
Testo in vigore dal 10 luglio 1872 al 16 dicembre 2009
