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[1]Il prodotto del trasporto dei viaggiatori e delle merci e' devoluto interamente alla Societa'. Il prodotto delle tasse delle corrispondenze e del loro trasporto e' devoluto interamente all'Amministrazione delle Poste.
[2]Non saranno ricevute a bordo altre corrispondenze da e per l'Italia, oltre quelle che saranno regolarmente consegnate dagli Uffizi di Posta, eccetto le valigie trasportate per conto del Governo Inglese fra l'Egitto e Brindisi.
[3]Qualunque contravvenzione alle Leggi postali italiane, per parte della Societa' e dei suoi Agenti, sara' punita a norma delle Leggi stesse.
[4]Su di ogni piroscafo verra' collocata, a spese dell'Amministrazione postale, una cassetta mobile per l'impostazione delle lettere, che dovra' essere consegnata unitamente ai dispacci nei luoghi di approdo.
Testo in vigore dal 10 luglio 1872 al 16 dicembre 2009
