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Ove per avaria i piroscafi dovessero approdare in qualche porto o rada non indicati nello itinerario normale, per cui si trovassero nella impossibilita' di proseguire la corsa, il Capitano e' strettamente obbligato a curare la consegna dei dispacci all'Uffizio di Posta locale o viciniore, per essere inoltrati a destino coi mezzi ordinari, quando non sia possibile curarne la spedizione col primo piroscafo nazionale od estero diretto al luogo di destinazione dei dispacci medesimi, rimanendo ogni spesa a carico della Societa'.
Testo in vigore dal 10 luglio 1872 al 16 dicembre 2009
