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[1]La Societa' dovra' destinare in ogni piroscafo un locale spazioso e ben riparato per collocarvi dispacci postali fra i porti italiani; questo locale dovra' chiudersi a chiave, rimanendo la custodia dei dispacci affidata al Capitano del piroscafo sotto la sua responsabilita'.
[2]Qualora l'Amministrazione delle Poste credesse di destinare un Impiegato a bordo, la Societa' e' in obbligo di assegnare al medesimo, senza correspettivo, un camerino con letto. Questo Impiegato prendera' posto alla tavola dei passeggieri di prima classe, a meta' del prezzo della tariffa.
[3]Qualora il piroscafo fosse costretto ad ancorarsi in rada per causa di cattivo tempo, l'Impiegato postale potra' richiedere che sia messa a sua disposizione, pel servizio dei dispacci, una barca bene equipaggiata, di cui avra' a prendere il comando uno degli Uffiziali di bordo.
[4]In ogni caso resta a cura e responsabilita' della Societa' il rilevare ed il consegnare le corrispondenze negli Uffizi di sanita' marittima nei porti di approdo.
Testo in vigore dal 10 luglio 1872 al 16 dicembre 2009
