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[1]Mediante l'indennita' accordata dal Governo, la Societa' sara' obbligata al trasporto regolare e compiuto di tutti i pieghi di corrispondenza postale fra i porti italiani indicati nel presente, compresi i gruppi di numerario concernenti il servizio postale, nonche' stampati, carta, provviste ed altro piccolo materiale, relativo sempre ai servizi governativi, e come tale inscritto nel foglio di via.
[2]Resta pero' compreso l'obbligo del trasporto gratuito dei gruppi di numerario provenienti dal servizio postale fra l'Italia e l'Egitto.
[3]Qualora l'Amministrazione delle Poste italiane assumesse il servizio dei piccoli pacchi, la Societa' si obbliga di trasportarli per quelle destinazioni ove saranno designati speciali Agenti dell'Amministrazione italiana incaricati di riceverli. Tale trasporto sara' effettuato a meta' del prezzo risultante dai diritti postali, ovvero alla meta' dei prezzi di tariffa della Societa', a scelta del Governo, e fra tutti i porti toccati dai piroscafi della Societa' stessa.
Testo in vigore dal 10 luglio 1872 al 16 dicembre 2009
