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[1]Alle tabelle organiche numeri I, II, III, IV, V, VI, IX, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX e XI, sono sostituite le seguenti:
[2]Tabella n. I degli ufficiali dello stato maggiore generale.
[3]Parte di provvedimento in formato grafico
[4]Tabella n. II degli ufficiali del corpo di stato maggiore.
[5]Parte di provvedimento in formato grafico
[6]Tabella n. III degli ufficiali dell'arma d'artiglieria.
[7]Parte di provvedimento in formato grafico
[8]Tabella n. IV degli ufficiali dell'arma del genio.
[9]Parte di provvedimento in formato grafico
[10]Tabella n. V degli ufficiali dell'arma di fanteria.
[11]Parte di provvedimento in formato grafico
[12]Tabella n. VI degli ufficiali dell'arma di cavalleria.
[13]Parte di provvedimento in formato grafico
[14]Tabella n. IX degli ufficiali del corpo sanitario militare.
[15]Parte di provvedimento in formato grafico
[16]Tabella n. X degli ufficiali del corpo di commissariato militare.
[17]Parte di provvedimento in formato grafico
[18]Tabella n. XI degli ufficiali del corpo contabile militare.
[19]Parte di provvedimento in formato grafico
[20]Tabella n. XII degli ufficiali del corpo veterinario militare.
[21]Parte di provvedimento in formato grafico
[22]Tabella n. XIII degli ufficiali fuori quadro (stato maggiore, fanteria, cavalleria, artiglieria e genio).
[23]Parte di provvedimento in formato grafico
[24]Tabella n. XIV del personale della giustizia militare.
[25]Parte di provvedimento in formato grafico
[26]Tabella n. XV degli ingegneri geografi e dei topografi.
[27]Parte di provvedimento in formato grafico
[28]Tabella n. XVI dei professori o maestri civili.
[29]Parte di provvedimento in formato grafico
[30]Tabella n. XVII dei farmacisti militari.
[31]Parte di provvedimento in formato grafico
[32]Tabella n. XVIII dei ragionieri d'artiglieria.
[33]Parte di provvedimento in formato grafico
[34]Tabella n. XIX dei ragionieri geometri del genio.
[35]Parte di provvedimento in formato grafico
[36]Tabella n. XX dei capi tecnici d'artiglieria e genio.
[37]Parte di provvedimento in formato grafico
Testo in vigore dal 28 giugno 1887 al 16 dicembre 2009
