Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1887
Confronto con la versione in vigore dal 28 giugno 1887 al 16 dicembre 2009. 1803 parole tolte, 20 parole aggiunte in 146 capoversi.
tolto: Alla legge sull'ordinamento del Regio esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della Guerra in data 29 giugno 1882, n. 8315 (Serie 3ª), gia' modificata dalla legge 8 luglio 1883, n. 1468 (Serie 3ª), sono fatte le seguenti varianti ed aggiunte:
tolto: Art. 5. Nel titolo «Ufficiali superiori» aggiungere al primo comma le parole:
tolto: «Colonnello veterinario».
tolto: Nel titolo «Caporali» sopprimere le parole:
tolto: «Caporale furiere».
tolto: Art. 14. Sostituire:
tolto: «Il comando del corpo di stato maggiore consta di:
tolto: un comandante (generale d'esercito o tenente generale);
tolto: un comandante in 2° (tenente generale);
tolto: un ufficiale generale addetto (tenente generale o maggiore generale)».
tolto: Articoli dal 16 al 26 compreso. Sostituire i seguenti:
tolto: ARMA DI ARTIGLIERIA.
tolto: «Art. 16. - L'arma di artiglieria, di cui la tabella numero III determina il numero degli ufficiali di ogni grado, consta di:
tolto: a) un ispettore generale (tenente generale);
tolto: b) un ispettore delle armi e delle fabbriche d'armi (tenente generale o maggiore generale);
tolto: c) un ispettore delle Commissioni di esperienze, comandante la scuola centrale di tiro d'artiglieria (tenente generale o maggiore generale);
tolto: d) due ispettori d'artiglieria da campagna ed a cavallo (tenenti generali o maggiori generali);
tolto: e) un ispettore dell'artiglieria da fortezza, delle Direzioni e degli Stabilimenti d'artiglieria (tenente generale o maggiore generale);
tolto: f) quattro Comandi d'artiglieria da campagna;
tolto: g) due Comandi d'artiglieria da fortezza, delle Direzioni territoriali e degli Stabilimenti d'artiglieria;
tolto: h) direzioni territoriali d'artiglieria;
tolto: i) direzioni di stabilimenti d'artiglieria;
tolto: l) dodici reggimenti d'artiglieria da campagna divisionali;
tolto: m) dodici reggimenti d'artiglieria da campagna di corpo d'armata;
tolto: n) un reggimento d'artiglieria a cavallo;
tolto: o) un reggimento d'artiglieria da montagna;
tolto: p) cinque reggimenti d'artiglieria da fortezza;
tolto: q) cinque compagnie di operai d'artiglieria ed una compagnia veterani d'artiglieria;
tolto: r) uffici degli ispettori.
tolto: Art. 17. I quattro comandi di artiglieria da campagna e i due comandi di artiglieria da fortezza sono retti da maggiori generali.
tolto: Art. 17 bis. Il numero delle direzioni territoriali d'artiglieria e' determinato dalla legge per la circoscrizione territoriale militare del Regno. Il numero e la specie degli stabilimenti d'artiglieria sono indicati nel capo IV della presente legge.
tolto: «Art. 18. Gli Ufficiali superiori ed inferiori di artiglieria assegnati agli uffici degli ispettori, ai comandi di artiglieria da campagna, ai comandi d'artiglieria da fortezza, alle Direzioni territoriali d'artiglieria ed alle Direzioni di stabilimenti d'artiglieria e gli ufficiali allievi della scuola di applicazione d'artiglieria e genio, costituiscono lo stato maggiore dell'arma di artiglieria.
tolto: «Art. 18 bis. Ogni reggimento d'artiglieria da campagna divisionale si compone di uno stato maggiore, due brigate di batterie (otto batterie), una compagnia treno e un deposito.
tolto: «Art. 19. Ogni reggimento d'artiglieria da campagna di corpo d'armata si compone di uno stato maggiore, due brigate di batterie (otto batterie), una brigata treno (duo compagnie) e un deposito.
tolto: «Art. 19.bis. Il reggimento d'artiglieria a cavallo si compone di uno stato maggiore, tre brigate di batterie a cavallo (sei batterie), una brigata treno (quattro compagnie) e un deposito.
tolto: «Art. 20. Il reggimento d'artiglieria da montagna si compone di uno stato maggiore, tre brigate di batterie da montagna (nove batterie) e una deposito.
tolto: «Art. 21 - Due dei reggimenti d'artiglieria da fortezza si compongono ciascuno di uno stato maggiore, quattro brigate (sedici compagnie da fortezza) e un deposito.
tolto: Gli altri tre reggimenti si compongono ciascuno di uno stato maggiore, tre brigate (dodici compagnie da fortezza) e un deposito.
tolto: Arma Del Genio.
tolto: «Art. 22. - L'arma del genio, di cui la tabella n. IV determina il numero degli ufficiali d'ogni grado, consta di:
tolto: a) un ispettore generale (tenente generale);
tolto: b) un ispettore delle truppe del genio (tenente generale o maggiore generale);
tolto: c) un ispettore delle direzioni territoriali del genio, delle fortezze e dei fabbricati (tenente generale o maggiore generale);
tolto: d) comandi territoriali del genio;
tolto: e) direzioni territoriali del genio;
tolto: f) una direzione delle officine di costruzione del materiale del genio;
tolto: g) quattro reggimenti del genio;
tolto: h) uffici degli ispettori.
tolto: «Art. 23. - I comandi territoriali del genio sono retti da maggiori generali.
tolto: «23 bis. - Il numero dei comandi territoriali e delle direzioni territoriali del genio e' determinato dalla legge per la circoscrizione territoriale militare del Regno.
tolto: «Art. 24. - Gli ufficiali superiori ed inferiori del genio assegnati agli uffici degli ispettori, ai comandi territoriali ed alle direzioni territoriali del genio, ed alla direzione delle officine di costruzione del materiale del genio, e gli ufficiali allievi della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio, costituiscono lo stato maggiore dell'arma del genio.
tolto: «Art. 24 bis. - Due dei reggimenti del genio si compongono ciascuno di uno stato maggiore, sei brigate zappatori (diciotto compagnie), una brigata treno (due compagnie) e un deposito.
tolto: «Art. 25. - Un altro reggimento del genio si compone di uno stato maggiore, tre brigate zappatori (sette compagnie), tre brigate (sei compagnie telegrafisti ed una specialisti), una brigata treno (tre compagnie) e un deposito.
tolto: «Art. 26. - Il quarto reggimento del genio si compone di uno stato maggiore, tre brigate pontieri (otto compagnie), una brigata ferrovieri (quattro compagnie), una brigata lagunare (due compagnie), una brigata treno (tre compagnie) e un deposito».
tolto: Art. 27. Sostituire il seguente:
tolto: «Art. 27. - L'arma di fanteria, di cui la, tabella n. V determina il numero degli ufficiali di ogni grado, consta di:
tolto: a) un ispettore per speciali ispezioni ai bersaglieri (tenente generale o maggiore generale);
tolto: b) un ispettore per speciali ispezioni agli alpini (tenente generale o maggiore generale);
tolto: c) fanteria di linea;
tolto: d) bersaglieri;
tolto: e) alpini;
tolto: f) distretti;
tolto: g) compagnie di disciplina e stabilimenti militari di pena;
tolto: h) ufficiali delle fortezze;
tolto: i) uffici degli ispettori».
tolto: Art. 31. Al primo comma sostituire:
tolto: «Gli alpini sono formati in sette reggimenti (ventidue battaglioni, settantacinque compagnie)».
tolto: Art. 32. Aggiungere il comma seguente:
tolto: «In caso di mobilitazione, col personale di truppa delle compagnie permanenti dei distretti si costituiscono battaglioni e compagnie presidiarie, in relazione alla forza disponibile. I quadri degli ufficiali per questi reparti sono costituiti con ufficiali richiamati dal congedo».
tolto: Art. 35. Sostituire i seguenti:
tolto: «Art. 35. - L'arma di cavalleria, di cui la tabella n. VI determina il numero degli ufficiali di ogni grado, consta di:
tolto: a) un ispettore generale dell'arma di cavalleria (tenente generale);
tolto: b) un ufficio dell'ispettore generale;
tolto: c) nove comandi di brigata di cavalleria;
tolto: d) ventiquattro reggimenti di cavalleria;
tolto: e) sei depositi di allevamento cavalli».
tolto: Art. 35-bis. - Ogni reggimento di cavalleria si compone di uno stato maggiore, due mezzi reggimenti (sei squadroni) e un deposito».
tolto: Art. 37. Sostituire:
tolto: «Il comando generale dell'arma si compone di:
tolto: Un comandante generale (tenente generale);
tolto: Due ufficiali generali addetti (maggiori generali);
tolto: Un ufficio di segreteria».
tolto: Articoli 41 e 42. Sostituire i seguenti:
tolto: «Art. 41. Il corpo sanitario militare, di cui la tabella n. IX determina il numero degli ufficiali di ogni grado, consta di:
tolto: «a) un ispettorato di sanita' militare;
tolto: b) direzioni territoriali di sanita' militare;
tolto: c) direzioni di ospedali militari principali;
tolto: d) ufficiali medici;
tolto: e) compagnie di sanita'».
tolto: «Art. 42. - L'ispettorato di sanita' militare si compone di:
tolto: un ispettore capo (maggiore generale medico);
tolto: due ispettori (maggiori generali medici);
tolto: due ispettori (colonnelli medici);
tolto: un chimico farmacista ispettore;
tolto: un ufficio di segreteria».
tolto: «Art. 42 bis. - Il numero delle direzioni territoriali di sanita' e' determinato dalla legge per la circoscrizione territoriale militare del regno; quello delle direzioni degli ospedali militari principali e' stabilito con decreto sovrano.
tolto: Art. 54. Sostituire:
tolto: «I professori e maestri nelle scuole militari, di cui la tabella n. XVI determina il numero, il grado e le classi distinguono in:
tolto: professori titolari;
tolto: professori aggiunti;
tolto: maestro direttore di scherma;
tolto: maestri e maestri aggiunti di scherma e di ginnastica»
tolto: Art. 57. Sopprimere le parole:
tolto: «sotto capi tecnici».
tolto: Art. 62. Sopprimere il capoverso d) e seguenti e sostituire:
tolto: d) La scuola militare per gli allievi che aspirano alla nomina di ufficiale nelle armi di fanteria e di cavalleria nel corpo di commissariato militare;
tolto: e) La scuola dei sottufficiali che aspirano alla nomina di ufficiale nelle varie armi e nel corpo contabile militare;
tolto: f) La scuola d'applicazione di sanita' militare per fornire ufficiali al corpo sanitario militare;
tolto: g) Cinque collegi militari per preparare i giovani per l' ammissione alla scuola militare ed all' accademia militare;
tolto: h) La scuola centrale di tiro di fanteria per l'insegnamento sul tiro ed altri rami d'istruzione militare, e pei corsi speciali agli ufficiali dell'arma di fanteria;
tolto: i) La scuola di cavalleria per compiere l'istruzione tecnica degli allievi che escono dalla scuola militare e si destinano alla cavalleria, e per fornire istruttori di equitazione;
tolto: l) La scuola centrale di tiro d'artiglieria per l'insegnamento pratico del tiro agli ufficiali dell'arma;
tolto: m) Due batterie d'istruzione per fornire sottufficiali all'artiglieria da campagna. Ciascuna di queste due batterie e' riunita amministrativamente e disciplinarmente ad un reggimento d'artiglieria da campagna;
tolto: n) La compagnia d'istruzione d'artiglieria da fortezza per fornire sottufficiali all'artiglieria da fortezza;
tolto: o) Plotoni allievi ufficiali di complemento, e plotoni allievi sergenti presso i reggimenti delle varie armi. Il numero di questi plotoni e' annualmente determinato dal Ministero della guerra.
tolto: Articolo 64. Sostituire:
tolto: «L'ufficio di revisione delle contabilita', per delegazione del Ministero della guerra, accerta il diritto agli assegni ed il loro regolare impiego, verifica le contabilita' dei corpi e degli uffici del Regio esercito, tanto pel denaro quanto i per materiali dei vari servizi, e ne convalida i risultati.
tolto: Esso e' diretto da un ufficiale generale, e' composto di ufficiali ed impiegati appartenenti ai vari personali dell'esercito».
tolto: Articolo 78. Ove dice:
tolto: c) Trentasei compagnie alpine.
tolto: Sostituire:
tolto: c) Ventidue compagnie alpini.
tolto: Articoli 79 ed 80. Sostituire i seguenti:
tolto: «Articolo 79. - L'artiglieria della milizia mobile e' costituita di:
tolto: a) tredici brigate d'artiglieria da campagna a quattro batterie;
tolto: b) quattordici compagnie treno;
tolto: c) trentasei compagnie d'artiglieria da fortezza;
tolto: d) tre brigate d'artiglieria da montagna a tre batterie ».
tolto: «Art. 80. - Le varie unita' d'artiglieria di milizia mobile hanno rispettivamente per centro di formazione e di amministrazione i reggimenti d'artiglieria dell'esercito permanente.
tolto: Ogni reggimento d'artiglieria da campagna di corpo d'armata costituisce uno stato maggiore di brigata, due batterie ed una compagnia treno di milizia mobile. Ogni reggimento d'artiglieria da campagna divisionale costituisce due batterie ed una sezione treno, la quale in caso di mobilitazione puo' essere unita alla compagnia treno di milizia mobile, formata dal reggimento d'artiglieria di corpo d'armata.
tolto: Il reggimento d'artiglieria a cavallo costituisce una compagnia treno di milizia mobile.
tolto: Tre reggimenti d'artiglieria da fortezza costituiscono ciascuno sei compagnie artiglierie da fortezza di milizia mobile; due reggimenti ne costituiscono otto.
tolto: Una brigata d'artiglieria da campagna, una compagnia treno e due compagne d' artiglieria da fortezza di milizia mobile sono rispettivamente costituite presso uno dei distretti di Sicilia».
tolto: Art. 82. Sostituire:
tolto: «Le truppe del genio della milizia mobile sono formate in:
tolto: a) sette brigate zappatori del genio, complessivamente di ventuno compagnie;
tolto: b) due compagnie ferrovieri;
tolto: c) tre compagnie telegrafisti;
tolto: d) quattro compagnie pontieri;
tolto: e) una compagnia lagunari;
tolto: f) quattro compagnie treno.
tolto: Queste truppe hanno per centro di formazione e d'amministrazione i reggimenti del genio dell'esercito permanente».
tolto: Art. 86. Al capoverso e) sostituire:
tolto: e) una brigata di quattro compagnie d'artiglieria da fortezza.
tolto: Art. 88. Al capoverso b) sostituire:
tolto: b) ventidue battaglioni alpini, complessivamente di settantacinque compagnie.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1887-06-23;4593~art1 · fonte del testo
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