Art. 9
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[1]Il tesoro dello Stato e' autorizzato a rendersi cessionario dell'indennita' dovuta dalla Cina alle missioni ed ai cittadini, in conformita' del protocollo di pace, firmato a Pechino il 7 settembre Con decreto del ministro del tesoro saranno, caso per caso, approvate le singole cessioni e sara' determinato l'importo del valore attuale di ognuna delle indennita' cedute, il quale potra' essere anticipato al tesoro dalla Cassa dei depositi e prestiti al saggio di interesse stabilito per i mutui della Cassa stessa e l'ammortamento di esso avra' una durata corrispondente a quella delle indennita' predette, salva la facolta' al tesoro di estinguere in anticipazione, in tutto od in parte, il residuo debito verso la Cassa.
[2]Nel decreto di approvazione della cessione della quota di indennita' assegnata all'Associazione nazionale per soccorrere i missionari italiani sara' determinata la somma che questa dovra' destinare, con norme da stabilirsi, a erigere ospedali o infermerie nelle localita' estere piu' frequentate da italiani, che saranno indicate dal Governo.
[3]La Direzione generale del tesoro pubblichera' nella Gazzetta ufficiale del Regno l'elenco dei privati beneficiari di quote di indennita' cinesi da essa riconosciuti. Decorso un anno dalla pubblicazione nessuna opposizione o reclamo, per qualsiasi ragione, sara' ammesso contro l'elenco medesimo, e la designazione dei privati intestatari, nonche' la ripartizione delle quote saranno definitive a tutti gli effetti giuridici.
[4]Le annualita' delle indennita' cedute verranno inscritte nel bilancio dell'entrata in aggiunta a quella dovuta dalla Cina al Governo per spese militari e per la legazione, mentre l'annualita' dovuta alla Cassa dei depositi e prestiti, in corrispondenza alle somme anticipate, sara' iscritta in apposito capitolo del bilancio della spesa del Ministero del tesoro e pagata non piu' tardi del 25 giugno di ciascun anno.
[5]Nel bilancio dell'entrata ed in quello della spesa verranno istituiti due capitoli: l'uno destinato ad accogliere le anticipazioni che eventualmente fara' la Cassa dei depositi e prestiti, e l'altro destinato pel pagamento del valore attuale delle indennita' cedute.
Testo in vigore dal 23 giugno 1911 al 22 dicembre 2008
