Art. 9
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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2 versioni dal 1911
Confronto con la versione in vigore dal 23 giugno 1911 al 22 dicembre 2008. 320 parole tolte, 20 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: Il tesoro dello Stato e' autorizzato a rendersi cessionario dell'indennita' dovuta dalla Cina alle missioni ed ai cittadini, in conformita' del protocollo di pace, firmato a Pechino il 7 settembre Con decreto del ministro del tesoro saranno, caso per caso, approvate le singole cessioni e sara' determinato l'importo del valore attuale di ognuna delle indennita' cedute, il quale potra' essere anticipato al tesoro dalla Cassa dei depositi e prestiti al saggio di interesse stabilito per i mutui della Cassa stessa e l'ammortamento di esso avra' una durata corrispondente a quella delle indennita' predette, salva la facolta' al tesoro di estinguere in anticipazione, in tutto od in parte, il residuo debito verso la Cassa.
tolto: Nel decreto di approvazione della cessione della quota di indennita' assegnata all'Associazione nazionale per soccorrere i missionari italiani sara' determinata la somma che questa dovra' destinare, con norme da stabilirsi, a erigere ospedali o infermerie nelle localita' estere piu' frequentate da italiani, che saranno indicate dal Governo.
tolto: La Direzione generale del tesoro pubblichera' nella Gazzetta ufficiale del Regno l'elenco dei privati beneficiari di quote di indennita' cinesi da essa riconosciuti. Decorso un anno dalla pubblicazione nessuna opposizione o reclamo, per qualsiasi ragione, sara' ammesso contro l'elenco medesimo, e la designazione dei privati intestatari, nonche' la ripartizione delle quote saranno definitive a tutti gli effetti giuridici.
tolto: Le annualita' delle indennita' cedute verranno inscritte nel bilancio dell'entrata in aggiunta a quella dovuta dalla Cina al Governo per spese militari e per la legazione, mentre l'annualita' dovuta alla Cassa dei depositi e prestiti, in corrispondenza alle somme anticipate, sara' iscritta in apposito capitolo del bilancio della spesa del Ministero del tesoro e pagata non piu' tardi del 25 giugno di ciascun anno.
tolto: Nel bilancio dell'entrata ed in quello della spesa verranno istituiti due capitoli: l'uno destinato ad accogliere le anticipazioni che eventualmente fara' la Cassa dei depositi e prestiti, e l'altro destinato pel pagamento del valore attuale delle indennita' cedute.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1911-06-18;543~art9 · fonte del testo
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