Art. 8
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La somma di L. 2,761,595.96 ancora dovuta al 30 giugno 1910 alla Cassa dei depositi e prestiti per l'ammortamento dell'anticipazione ordinaria di L. 3,600,000 occorsa per il riscatto del Benadir anziche' essere estinta con le residue annualita' pagabili dal 1910-911 al 1918-919 secondo la tabella annessa alla legge 30 giugno 1907, n. 499, sara' corrisposta alla Cassa medesima, a cura del Ministero degli affari esteri, in 35 annualita' posticipate di L. 147,958.91 calcolate al saggio d'interesse del 4 per cento, pagabili entro il 30 giugno di ogni anno, a cominciare dal 1911 sino al 1945 incluso.
Testo in vigore dal 23 giugno 1911 al 22 dicembre 2008
