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[1]Il primo alinea dell'art. 26 del testo unico delle leggi postali approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501, e' modificato e sostituito dal seguente:
[2]La tassa di francatura dei giornali quotidiani pubblicati nel Regno e spediti direttamente dalle Amministrazioni o dagli editori inclusi quelli che non escono nei giorni festivi riconosciuti, e' stabilita come segue: millesimi cinque per ogni esemplare non eccedente, comprese le fasce, 50 grammi;
[3]millesimi sei per ogni esemplare eccedente i 50 grammi sino a 60 grammi;
[4]millesimi otto e mezzo per ogni esemplare eccedente i 60 grammi sino a 75 grammi;
[5]aggiungendo millesimi due e mezzo per ogni 25 grammi o frazione di 25 grammi di maggior peso. 3
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Decreto Luogotenenziale 19 novembre 1916, n. 1698
3Il Decreto Luogotenenziale 19 novembre 1916, n. 1698 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La tassa di francatura dei giornali quotidiani di cui all'art. 8 della legge 2 luglio 1912, n. 748, e', per la durata della guerra, stabilita come segue: millesimi 3 per ogni esemplare, non eccedente 50 grammi (comprese le fasce); millesimi 5 per ogni esemplare non eccedente 60 grammi (comprese le fasce); millesimi 8 per ogni esemplare eccedente i 60 e non superiore a 75 grammi. Per ogni 25 grammi o frazione di 25 grammi di maggior peso si aggiungono 2 millesimi. Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 3) che "Il presente decreto avra' effetto dal giorno successivo della sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale".
Testo in vigore dal 30 dicembre 1912 al 22 dicembre 2008
